In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti quanto della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa e deve documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, che evidenziano le singole rimesse.
sentenza Cassazione n. 7895, sezione Prima del 17-04-2020