Ordinanza 118/2023 Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha sancito che, un credito pecuniario vantato verso la Pubblica Amministrazione, non è né liquido né esigibile, ed è improduttivo di interessi, fino al momento in cui non venga emesso il relativo titolo di spesa.
Gli interessi, quindi, cominciano a decorrere solamente dopo l’emissione del mandato di pagamento.
Detto concetto è ufficializzato nelle norme che regolano la Contabilità Generale dello Stato, come da Regio Decreto 827/1924, ed è estensibile anche alle Aziende Sanitarie.
Tali norme sono dettate, essenzialmente, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore ed, in virtù di tali approfondimenti dottrinali, un credito illiquido ed inesigibile, non può produrre interessi corrispettivi, come si evince anche dall’art.1282 Codice Civile.
Esiste, in verità, anche un indirizzo minoritario, per cui il credito debba essere considerato esigibile, seppur senza titolo di spesa ma, le varie pronunce della Cassazione in merito, hanno creato una giurisprudenza ormai costante ed una “legittimità costituzionale”, in ottemperanza del Regio Decreto.