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IL CRIMINE NON CONOSCE CONFINI!

Sentenza 3398/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento legale)

L’aggravante della transnazionalità, contemplata dall’art. 61-bis cod. pen., prevede che la consumazione del reato transnazionale sia caratterizzato da un gruppo criminale organizzato, di un’organizzazione seppur minimale e dalla non occasionalità o estemporaneità della stessa.

Anche l’art. 4 della L. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, preveda tale aggravante, purché sia stata determinata o anche solo agevolata in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato.

La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che tale fattispecie, risponde ai dettami della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza di stabilità di rapporti fra gli adepti, di un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, dalla non occasionalità o estemporaneità della stessa e dalla costituzione in vista anche di un solo reato per il conseguimento di un vantaggio finanziario (Cass.Sez. Unite 18374 /2013).

Il Supremo Collegio ha evidenziato come il gruppo criminale transnazionale organizzato, costituisca un “quid pluris” rispetto al mero concorso di persone, e si diversifica dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p., poiché richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.