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IL DATORE NON E’ OBBLIGATO AD ASSEGNARE AL LAVORATORE MALATO UN COLLEGA SORVEGLIANTE.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 26151/21 ha sancito che il datore di lavoro non può essere condannato per omicidio colposo se, al dipendente affetto da malattia, deceduto sul luogo di lavoro non viene affiancato un collega che lo sorvegli e controlli in quanto, non vi è alcun obbligo contrattuale a prevederlo. Nel caso in esame, un lavoratore affetto da epilessia accedeva in un locale aziendale con temperatura alta e a seguito di una crisi decedeva dopo qualche giorno. secondo i giudici di merito, la responsabilità era da attribuirsi allo stesso lavoratore che, operava in una postazione aperta e poteva essere ben sorvegliato dagli altri colleghi giacché il datore non poteva controllare continuamente l’operato del lavoratore. La Cassazione, accogliendo l’orientamento dei giudici di merito ha stabilito che il luogo in cui il lavoratore svolgeva la sua mansione era visibile a tutti gli altri dipendenti e, assegnare un collega che lo affiancasse per tutta la durata della sua prestazione esigeva un organizzazione precisa nonché la messa a conoscenza del suo stato personale di salute e dei dati sensibili ex art. 4 GDPR (art. 26 L. 196/2003). Pertanto, non vi è alcun obbligo contrattuale per il datore del lavoro circa l’affiancamento al lavoratore malato di un collega che lo controlli di continuo ma, solo garantire una postazione di lavoro idonea a garantire il soccorso.