Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

Il debito del cliente sorto da un rapporto pregresso non può essere trasferito dalla banca sul conto con apertura di credito garantito da ipoteca.

Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 10117/21 pubblicata il 16 aprile. I Supremi Giudici infatti hanno chiarito che l’istituto ex art. 1853 c.c. funziona tra i saldi passivi di un rapporto e quello attivo di un altro che il cliente ha con lo stesso istituto. Quindi, l’apertura di credito al momento della stipula non implica un saldo, che può essere configurato solo alle scadenze pattuite o alla chiusura dello stesso, ciò significa che la banca mette a disposizione una somma di denaro senza che favore dell’accreditato sorga un credito pecuniario nei confronti dell’istituto. Inoltre, l’annotazione della somma in conto corrente ex art. 1842 c.c. non comporta un credito pecuniario dell’accreditato nei confronti dell’istituto; il rapporto obbligatorio in base al quale l’istituto accreditante può dirsi creditore dell’accreditato sorge soltanto quando il cliente preleva la somma, precedentemente invece, il credito risulta inesigibile ed illiquido, dunque è escluso che si possa attuare una compensazione ex art. 1853 c.c. fra questo e un altro credito che la banca vanta nei confronti del cliente con la semplice conclusione del contratto.