Lo ha sancito la seconda sezione civile della Cassazione nella sentenza 17811/21: una donna dichiarava che il tribunale le aveva trasferito un intero fondo rustico e che successivamente era venuta a conoscenza che la convenuta vantava diritti su un fabbricato che faceva parte del suo lotto. La Suprema corte ha rilevato che eventuali discordanze tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, dovevano essere fatte valere all’interno del processo con gli appropriati rimedi.
La Cassazione ha affermato che i beni dovevano essere compresi anche se non menzionati nel decreto di trasferimento. Pertanto il ricorso deve essere accolto.