La Corte di Cassazione con ordinanza 23719/21 ha sancito che, in caso di infortunio, la compagnia assicurativa non dovrà ripetere il risarcimento versato al dipendente anche se vi è stata una conciliazione con l’azienda in quanto, solo in presenza di dolo o colpa del dipendente l’azione di ripetizione può essere esercitata in maniera soddisfacente. La Cassazione ha stabilito che nel caso in esame, seppur sia intercorsa una conciliazione tra le parti non sussiste colpa o dolo del dipendente e, pertanto non sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indennizzo.