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Il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione.

In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2020, n. 6471. Pres. Bisogni. Est. Scalia.