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IL DNA È MIO E ME LO GESTISCO IO!

Sentenza 645/2025 Cassazione Penale

Orientamenti interpretativi riguardo al valore da attribuire ai risultati dell’esame del DNA ed al rifiuto di acconsentire al prelievo di un campione biologico.

Nel caso di specie, è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio, sulla base degli accertamenti tecnico-scientifici relativi alla consulenza anatomopatologica e sulla comparazione e analisi del tracciato del DNA con le tracce rinvenute sul corpo della vittima.

All’individuazione dell’imputato si è giunti attraverso la comparazione, cui si era opposto il ricorrente, del suo profilo genetico con le tracce lasciate sugli abiti della vittima.

Il difensore, nel ricorso, osserva che non è stato accertato il momento nel quale il DNA dell’imputato si è trasferito sui pantaloni della vittima, sicché l’elemento probatorio non è univoco, mentre i giudici di merito fanno unicamente leva, per fondare la responsabilità, “sul rifiuto opposto dall’imputato al pre1lievo di un campione del proprio materiale genetico“.
Tale rifiuto sarebbe stato superficialmente opposto dall’imputato in considerazione del consiglio legale offertogli da un difensore.

Le censure che riguardano la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito sono inammissibili.

3D render of a medical background with DNA strands being attacked by virus cells

I giudici di merito hanno valorizzato che le tracce del DNA, come il ricorso non contesta, derivano da un prolungato e serrato contatto che ha determinato il trasferimento di essudato di materiale biologico (sudore umano misto a tessuti da sfaldamento superficiale della pelle), ritenuto dai tecnici il frutto del contatto fisico derivante dall’azione di trascinamento del cadavere attuata immediatamente dopo l’omicidio; nonché il rifiuto ingiustificato opposto dall’imputato di sottoporsi al prelievo del DNA senza metodi invasivi.

È utile ricordare che «in tema di prove, gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la penale responsabilità dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti» (cfr.Cass.38184/2022).

La sentenza, quindi, afferma, facendo corretta applicazione delle regole probatorie, che detta prova abbraccia anche la responsabilità per l’omicidio poiché la traccia genetica è stata rinvenuta in una specifica e significativa posizione, in presenza di un complessivo quadro interpersonale che porta a escludere la contaminazione casuale.