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Il DVR non prevede i guanti anti-taglio: assolto il datore lavoro.

Accolto il ricorso della responsabile Area di un’azienda accusata dell’infortunio occorso a una dipendente per la mancata fornitura dei guanti anti taglio, non previsti dal DVR: il lavoratore raccoglie sì i pezzi di vetro con scopa e paletta ma poi li deposita a mani nude nel sacco rifiuti.

E’ quanto emerge nella sentenza n. 12137/21, pubblicata dalla quarta sezione penale. I Giudici del merito avevano ritenuto, in base alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, che l’infortunio subito dalla lavoratrice, a causa della mancata dotazione di guanti idonei a proteggerla dall’eventuale contatto con il materiale tagliente, costituisse un profilo di colpa ascrivibile all’imputata, legale rappresentante della società, che era tenuta a vigilare e controllare che il delegato usasse la delega in conformità alle prescrizioni di legge.

In particolare, si contestava alla ricorrente di non avere, nella sua qualità di responsabile dell’area e delegata di primo livello anche in materia antinfortunistica, “disposto, preteso e controllato, anche effettuando la dovuta ed adeguata vigilanza, che i lavoratori utilizzassero in modo corretto i dispositivi di protezione presenti nello stabilimento”. Esclusa la condotta abnorme della lavoratrice, il Palazzaccio ritiene che il ricorso sia fondato: i guanti anti-taglio, pur presenti in azienda, non erano stati consegnati alla dipendente per «precisa scelta organizzativa aziendale, essendo state date diposizioni di non toccare gli oggetti taglienti con le mani ma di operare con altre, più sicure, modalità».

Pertanto, il Collegio osserva che «non è priva di significatività, ai fini dell’esclusione della responsabilità della ricorrente, la circostanza che il rischio di cui si tratta fosse stato preso in considerazione nel documento di valutazione rischi ove si era esclusa la necessità di impiego di guanti anti-taglio per l’espletamento dell’attività svolta dalla lavoratrice».

Non si comprende, conclude la Corte, «quale regola cautelare avrebbe violato l’imputata né è dato rinvenire, nella sentenza impugnata, l’accertamento di alcun nesso di causalità tra la condotta alla stessa ascritta e l’evento occorso alla lavoratrice la quale ha disatteso le precise istruzioni ricevute, sulla cui osservanza il datore di lavoro o chi lo rappresenta ha ragionevolmente diritto di fare affidamento». Il collegio annulla la sentenza in quanto il fatto non sussiste.