Lo ha sancito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 9873/21 depositata il 14 aprile, con la quale la Corte rigettava il ricorso presentato da un uomo che chiedeva di essere risarcito perché coinvolto in un incidente stradale. In particolare, il ricorrente citava in giudizio l’impresa designata alla liquidazione dei danni ma senza successo. Infatti, già il tribunale aveva sottolineato che il danneggiato non poteva accedere al fondo garanzia, in quanto mancavano i presupposti per l’intervento dello stesso, dato che il ricorrente aveva avuto la possibilità di identificare il conducente del veicolo con il quale era avvenuto l’impatto. Vi è di più, anche la Corte d’Appello confermava quanto sancito dal Tribunale, rigettando la pretesa, ed aggiungendo che, il conducente dell’auto, non si era affatto dato alla fuga ma anzi, aveva addirittura accompagnato il ricorrente in ospedale, e lo stesso attore lo aveva identificato “arrivando a presentare querela in sede penale indicando tipo, marca e targa dell’auto coinvolta”. Perciò i Supremi Giudici hanno stabilito che, innanzitutto, la presentazione della querela penale è segno evidente che il conducente conosceva l’identità dell’automobilista che lo aveva investito, così venendo meno il presupposto principale per l’intervento del fondo di garanzia, ed inoltre che la mancata identificazione del veicolo non era dovuta a circostanze oggettive ma dipendeva esclusivamente dalla negligenza del danneggiato. Perciò, la mancanza dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione del veicolo investitore comporta il rigetto della pretesa del danneggiato con la conseguenza che “ai fini dell’intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”.