Sentenza 25903/2024 Cassazione Penale
Censurato l’uso della scienza privata del giudice per negare le attenuanti generiche ad un imputato.
Con un video su “TikTok”, lo stesso aveva manifestato la propria intenzione di non desistere dai comportamenti contra legem.
Detto video non era mai entrato a far parte del compendio probatorio, né il giudice di primo grado aveva giustificato le modalità di acquisizione dello stesso.
Su tali circostanze, eccepita una violazione del diritto di difesa, in relazione ad un elemento utilizzato ai fini decisori, ma estraneo al contraddittorio.
Per di più il giudice, negando le generiche, non aveva valorizzato la giovane età dell’imputato, l’ammissione degli addebiti e l’atteggiamento collaborativo in sede processuale.
L’inutilizzabilità del suddetto elemento conoscitivo deriva essenzialmente dal fatto che la fonte probatoria, a cui ha attinto il giudice, è rimasta estranea al processo, non risultando depositata agli atti alcuna documentazione relativa al suddetto filmato.
Il tema riguarda la possibilità per l’imputato e per la sua difesa di conoscere il materiale probatorio e potersi difendere: in definitiva, vi è stata una violazione concreta del diritto al contraddittorio, a causa della decisione assunta sostanzialmente sulla scorta di prove richiamate in sentenza, ma non sottoposte a qualsiasi confronto in seno al processo.
La decisione impugnata, la quale ha fatto riferimento unicamente al suddetto comportamento dell’imputato, ritenuto ostativo al riconoscimento delle generiche, è stata conseguentemente annullata con rinvio, sul punto che tenga esclusivamente conto del materiale processuale correttamente acquisito e conosciuto dalle parti.