Ordinanza 33/2022 Consiglio Superiore della Magistratura
La massima che traiamo dall’ordinanza presa in esame, può porgere il fianco alle reprimende di coloro che ritengono la magistratura un organismo che si autodifende, a prescindere dalla reale valutazione degli episodi incriminati.
Di fatto, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore, ha sentenziato che non integra “illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave ignoranza o negligenza, la condotta del Giudice dei Minori che dimentica i termini di scadenza di una custodia cautelare, non rimettendo in libertà un minore detenuto”!
“È solo la prima volta che succede”: dicono i giudicanti l’operato del loro collega, e la mancata risonanza del fatto nell’ambiente giudiziario, non determina la compromissione dell’immagine dello “smemorato” magistrato. Detta decisione, segue pedissequamente l’applicazione della “sminuente, riferita alla scarsa rilevanza del fatto”, e prevista dall’articolo 3-bis dell’Ordinamento Disciplinare del Consiglio della Magistratura: tale disposizione risulta applicabile a qualsiasi illecito disciplinare.
Ad altri occhi, il comportamento omissivo che ha costretto un minore a prolungare indebitamente il periodo dei termini cautelari, appare, verosimilmente, più che reprensibile.
In buona sostanza, la Sezione Disciplinare ha valutato l’episodio solo da un’ottica interna al proprio ambiente professionale, (che molto comprende e molto perdona), dimenticando le persone che hanno sofferto gravi effetti negativi da tale evento.