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IL GIUDICE È “PERITUS PERITORUM”: MA FINO AD UN CERTO PUNTO!

Sentenza 42453/2023 Cassazione Penale

È risaputo che la dottrina conferisce al giudice una prerogativa che supera, nello svolgimento della procedura, anche il giudizio dei periti, sia di parte che dallo stesso nominati.
Il libero giudizio del giudicante lo pone nella facoltà di disattendere i pareri tecnici e sostituirsi, come “peritus peritorum”, nella configurazione delle varie fattispecie di reato.
La Corte però, con la sentenza che prendiamo qui in esame, ha posto un freno interpretativo a questa norma.
Il ricorso in Cassazione aveva preso il via dalla condanna, in primo grado, di un medico che, durante un intervento di revisione della cavità uterina di una paziente (per pregresso aborto), avrebbe provocato una lesione all’organo riproduttivo ed all’intestino.
Sancito dalla Corte che, il giudizio rimesso al giudice circa il nesso di causalità tra la condotta del medico ed i danni patiti nell’intervento, non poteva prescindere da un dato scientifico fornito dal contributo di esperti nel settore.
In primo grado ciò non era stato effettuato, basandosi il giudizio solo sulle valutazioni degli eventi, così come riportati dai soggetti coinvolti.
Necessario un approccio metodologico corretto, in ordine all’affidabilità delle informazioni processuali.
Accolto il ricorso e riproposta la vertenza innanzi al giudice di primo grado, per un più accurato accertamento dei fatti.