Lo ha sancito la prima sezione civile della Corte di Cassazione con un’ordinanza depositata il 1 settembre 2022. La Corte infatti, ha respinto il ricorso di una donna sottoposta ad amministrazione di sostegno, chiarendo che il giudice tutelare può ampliare in ogni tempo, là dove lo ritenga opportuno, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto che nomina l’amministratore di sostegno. Ciò perché caratteristica dell’istituto in questione è la sua duttilità, ovvero consente di intervenire sull’individuazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché di quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore. In poche parole, consente di adattare le decisioni del giudice al caso di specie e alle specifiche esigenze di tutela del beneficiario. Perciò il giudice tutelare può decidere di attenuare o di aggravare le limitazioni imposte alla sfera negoziale del beneficiario, in modo tale da evitare il rischio che egli possa recare danno a se stesso a causa di attività negoziali di per sé pregiudizievoli.