Chi rivendica la titolarità dell’immobile deve dimostrare che la circostanza risulta dal regolamento accettato anche dagli altri in occasione del trasferimento dei loro appartamenti.
E’ quanto afferma la Suprema Corte che, con la sentenza 27363 dell’8 ottobre 2021, respinge la domanda della convenuta.
La condomina chiedeva l’accertamento della natura pertinenziale del terrazzo a livello rispetto all’immobile di sua proprietà, o comunque l’intervenuto usucapione. Il Tribunale accoglieva la domanda accertando la natura condominiale degli immobili.
La Suprema corte, nel respingere la domanda, ha dichiarato che “in tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall’articolo 1117 cod. civ., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell’acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano”.
Pertanto, la Cassazione afferma che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo, come è avvenuto nel caso di specie, ma occorre che essa risulti dagli atti di acquisto degli altri condomini o dal regolamento condominiale che essi abbiano espressamente accettato in occasione del loro acquisto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato alle spese la ricorrente.