Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021, ha respinto il ricorso incidentale di un impiegato che lamentava le modalità di licenziamento adottate dalla ONLUS. La Suprema Corte ha spiegato infatti che, la prova, in tema di licenziamento orale, è a carico del lavoratore. Dunque, la cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea, a fornire la prova del licenziamento, in quanto essa, può costituire l’effetto sia di dimissioni, sia di risoluzione consensuale, sia di licenziamento.