Ordinanza 14748/2023 Cassazione Civile
Evidentemente qualcosa è cambiato nel corso del procedimento, in riferimento ai rapporti tra imputato e legale.
In sostanza l’imputato in oggetto era a sua volta un avvocato e, solo per dovere di cortesia, era stato nominato un altro difensore, affinché il primo non apparisse patrocinante di se stesso, (anche se, in pratica, questo succedeva). Alla fine della vertenza, però, l’idillio è scomparso in quanto, il “legale pro forma”, ha chiesto il regolare pagamento delle sue competenze. In primo grado di giudizio non ha avuto ristoro, ma la Cassazione ha stabilito che, anche se la sua presenza in corso di causa fosse stata solo per “onor di firma”,(avendo presenziato solo a tre udienze e riportandosi formalmente agli scritti di causa), nonostante ciò era meritoria di un riconoscimento remunerativo, come da tabelle professionali.
Il tipo di attività svolta ed il maggior lavoro possono incidere su “quantum”, ma “an debeatur” non può essere messo in discussione: anche per una semplice ed inconcludente presenza, purché ufficialmente verbalizzata.