La legge vuole che l’affidamento sia sempre condiviso, spetti quindi a entrambi i genitori, salvo che uno dei due si dimostri indegno per aver commesso azioni lesive degli interessi del minore, pericolose cioè per il suo equilibrio e la sua crescita. Il genitore non collocatario deve pagare un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario.
La Cassazione con l’ordinanza 37244/21 ha respinto il ricorso di un uomo. La ex moglie aveva agito esecutivamente nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo emesso nel giudizio di divorzio di fissazione di un assegno per il mantenimento del figlio della coppia.
La Suprema corte ha rilevato che nel provvedimento posto in esecuzione era stato espressamente previsto che il pagamento del contributo al mantenimento del figlio, posto a carico dell’uomo, fosse da questi corrisposto direttamente in favore della signora, sebbene il ricorrente fosse il genitore collocatario in via prevalente del figlio.
Secondo il tribunale la donna era legittimata a pretendere il pagamento dell’assegno, anche in via esecutiva, mentre i fatti sopravvenuti, ivi inclusi quelli relativi alle vicende abitative e di vita del figlio, avrebbero potuto esclusivamente essere fatti valere dal debitore per ottenere la modifica delle condizioni della separazione.