Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

IL PADRE E LA MADRE DETENUTI DEVONO GODERE DI IDENTICI PRIVILEGI NEI CONFRONTI DEI FIGLI

Sentenza 52/2025 Corte Costituzionale

La Corte ha sancito come incostituzionale il divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma solo se questi non possano essere affidati a terze persone.

La norma oggetto di scrutinio è l’art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il padre può accedere alla detenzione domiciliare, solo nei casi sopra descritti.

Con riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29, 30, 31 della Costituzione e agli artt. 8 e 14 della CEDU, si contesta la disparità di trattamento tra madri e padri detenuti, fondata esclusivamente sul genere, che non rispetterebbe i principi di eguaglianza e di bigenitorialità.

La norma censurata introduce una doppia discriminazione: verso il padre, ridotto a figura genitoriale residuale, e verso i figli, che vengono privati di una relazione con almeno uno dei due genitori.

La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui ogni distinzione basata sul sesso dev’essere giustificata da ragioni qparticolarmente gravi.

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, che
resta invece valida nella parte che limita la concessione al padre al caso in cui la madre sia deceduta o impossibilitata, purché questa “impossibilità” venga interpretata in modo estensivo, includendo anche situazioni in cui il carico assistenziale è oggettivamente insostenibile per la madre sola.