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Il pagamento tardivo del premio assicurativo non copre il pregresso

Lo ha dichiarato la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 38216, respingendo il ricorso della proprietaria di un immobile che aveva stipulato, con una compagnia assicurativa, un contratto contro il rischio di incendio della casa.

In definitiva, nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all’articolo 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l’una: – se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc; – se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.

Se, invece, conclude la Corte, si ritenesse che l’accettazione del pagamento tardivo del premio senza riserve, da parte dell’assicuratore, comporti sempre e comunque una tacita rinuncia a far valere l’inefficacia della polizza, si perverrebbe a questi effetti paradossali: a) l’articolo 1901 c.c., non avrebbe alcun senso, giacché in tutti i casi di pagamento tardivo, accettato senza riserve, il contratto produrrebbe i suoi effetti; b) si introdurrebbe a carico dell’assicuratore un onere, al momento di accettazione del pagamento tardivo del premio, di dichiarare apertamente di non voler indennizzare sinistri già avvenuti nel periodo di carenza, onere non previsto da alcuna norma”.