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Il palpeggiamento è reato anche se la vittima non si risente

Sentenza 31737/2020 Corte di Cassazione

Può succedere anche questo, negli strani risvolti dei procedimenti giudiziari.
Capita, di fatto, che un testimone assista al palpeggiamento di una minore, da parte di un ” longa manus”, assolto nel primo grado del giudizio in cui si procede d’ufficio, proprio in considerazione della minore età della vittima. Riforma il tutto però la Corte di Cassazione, con una sentenza degna di attenzione, non fosse altro per l’originalità delle motivazioni.
A nulla sono servite le circostanze addotte dalla difesa, in merito alla mancanza di escussione della vittima e quindi alla impossibilità di accertarne l’età, non essendosi la stessa neanche costituita nell’ambito del procedimento.
Non identificata, quindi, ma sempre figura pesante nell’ambito del processo.
Il reato persiste, dice la Corte, e non è necessario, nella configurazione dello stesso, che sia finalizzato ad un piacere sessuale: basta che il reo sia consapevole di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà della persona offesa non consenziente.
Quindi, non conta che il contatto corporeo sia di breve durata o che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’aggressione fisica: quello che conta è che la stessa abbia subito non volendo.
Ma come facciamo, in questo caso, ad escludere che la “donna senza età”, non fosse lusingata e non offesa dal gesto audace?
Quesito che, per la strana storia processuale, rimarrà inevitabilmente senza risposta.