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IL PROBLEMA DEI CARTELLINI FANTASMA E DEL DANNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sentenza 14514/2023 Corte Cassazione

Con la sentenza presa in esame, la Corte di Cassazione ha sancito che si può “passare sopra”, alla famosa timbratura del cartellino per un amico assente, in riferimento ai dipendenti della P.A.

Nello specifico, l’amico – collega aveva favorito la “fuitina” per motivi personali, timbrando appunto il cartellino in vece del “fuggitivo”.

La prima sentenza aveva stabilito una condanna a 3 mesi di reclusione €200 di multa, poiché il comportamento illegittimo aveva procurato un danno economico all’amministrazione.

Ovviamente, di primaria importanza in tali situazioni è il danno di immagine del pubblico servizio, ritenuto in prima fase di giudizio prevalente sulla eseguita del danno economico prodotto.

Come in altre occasioni abbiamo accertato, la P.A. non può godere di binari privilegiati rispetto ai singoli cittadini per cui, l’articolo 131 Codice Penale, deve essere applicato anche in queste circostanze, considerando la lieve entità del danno come esimente del comportamento fraudolento.