Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 12358/21, depositata il 14 maggio dalla sezione lavoro. I Supremi Giudici infatti, nel caso di specie, hanno respinto il ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte D’Appello, la quale, aveva sostenuto che l’avvocato convenuto, nei periodi in cui il reddito prodotto risultava inferiore a 5 mila euro, non era tenuto ad iscriversi alla gestione separata. La Corte ha confermato quanto stabilito in appello, chiarendo che, proprio la circostanza che il professionista avesse percepito redditi al di sotto della soglia prevista, risultava essere la prova della natura non abituale dell’attività svolta. Proprio il requisito dell’abitualità quindi, risulta fondamentale e va accertato caso per caso valorizzando “all’occorrenza le presunzioni ricavabili ad esempio dall’iscrizione all’albo, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali, dall’accensione della partita Iva o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività”. Da tali informazioni è possibile perciò, rilevare il carattere di non abitualità dell’attività del professionista, il quale in detti casi non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata.