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Il proprietario dell’ultimo piano non può costruire una rampa per la soffitta

Sentenza 1418/2021 Corte Appello L’Aquila – Sez.Civile

È un’innovazione e non una modifica, la costruzione di una rampa di scale sul pianerottolo dell’ultimo piano, attuata dai proprietari dello stesso, per accedere alla soffitta.

Come tale, il lavoro è sottoposto ai vincoli derivanti dall’approvazione del condominio, potendo mettere anche a repentaglio la stabilità del plesso. Considerata invadenza sulla cosa comune, seppur in una zona fruibile solo dai ricorrenti.

Modifica materiale, quindi, che altera l’entità sostanziale e la destinazione originale del plesso.

È cosa risaputa che, quasi sempre, i condomini sono poco propensi ad assecondare le richieste degli altri, seppur basandosi su mere questioni di principio: le serpi in seno!