Sentenza 1418/2021 Corte Appello L’Aquila – Sez.Civile
È un’innovazione e non una modifica, la costruzione di una rampa di scale sul pianerottolo dell’ultimo piano, attuata dai proprietari dello stesso, per accedere alla soffitta.
Come tale, il lavoro è sottoposto ai vincoli derivanti dall’approvazione del condominio, potendo mettere anche a repentaglio la stabilità del plesso. Considerata invadenza sulla cosa comune, seppur in una zona fruibile solo dai ricorrenti.
Modifica materiale, quindi, che altera l’entità sostanziale e la destinazione originale del plesso.
È cosa risaputa che, quasi sempre, i condomini sono poco propensi ad assecondare le richieste degli altri, seppur basandosi su mere questioni di principio: le serpi in seno!