Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 16673/21 del 4 maggio 2021, con la quale è stato sottolineato che innanzitutto, il protagonista maschile del video hard non può essere incriminato se non gli si vede il viso ed inoltre risulta fondamentale l’inattendibilità della teste che, per alleggerire la propria posizione agli occhi dei genitori mente. Secondo la difesa, la non attendibilità della testimone emersa in sede di incidente probatorio, avrebbe dovuto far ritenere non credibile neppure la persona offesa quando dichiarava che il protagonista maschile del video fosse l’imputato, dal momento che nel filmato il suo volto non appare visibile né riconoscibile. I Supremi Giudici hanno ricordato che “le regole dettate dall’art 192 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, poiché le stesse possono essere poste a fondamento della responsabilità dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità del suo racconto”. Dunque, nel caso di specie il ricorso è stato rinviato per nuovo giudizio, dato che la minore non era risultata attendibile ed anzi, le giustificazioni da lei asserite erano servite ad alleggerire la propria posizione dinanzi ai familiari una volta che le foto ed i video che l ritraevano in atteggiamenti poco consoni, avevano iniziato a diffondersi tra gli amici.