Sentenza 41377/2023 Cassazione Penale
Di recente abbiamo fatto riferimento al reato di rapina, perché lo stesso si può configurare anche se non rivolto ad un profitto esclusivamente materiale.
Torniamo ai presupposti classici.
La Cassazione, con la sentenza citata, ha ribadito che, in riferimento alla configurabilità del reato di “rapina impropria”, può essere considerata manifestazione di violenza, anche il semplice divincolarsi da parte del ladro, allo scopo di vincere la resistenza della persona offesa.
Nel caso specifico, la difesa si era opposta a tale fattispecie, ritenuta in contraddizione con i principi generali della legge.
Al contrario, la stessa modalità di movimento da parte di chi subisce la rapina, non potrebbe mai essere considerata illecita, in quanto il resistente altro non farebbe, se non tentare di sottrarsi ad una altrui violenza, (per altro senza attivare iniziative proprie nei confronti del rapinatore).
La tesi della difesa è stata, quindi, disconosciuta dalla Corte che, per giurisprudenza consolidata, ha riconosciuto il grado di violenza atta ad integrare il reato, anche nel semplice divincolarsi del reo, al fine di sottrarsi alla cattura.
Ben diverso, in un tale tipo di colluttazione, il comportamento di chi tende a strappare la refurtiva, rispetto a quello di chi tende ad opporsi.