Sentenza 9966/2024 Cassazione Penale
Il giudice “può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato“, ex art.464 quater c.p.p.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata, tale consenso deve ritenersi vincolante, sia per l’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto: di fatto, il programma della “messa alla prova“, deve essere elaborato in piena intesa con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, rispettando l’iniziativa dell’imputato stesso.
In caso di mancato consenso, le modifiche o integrazioni, al programma, elaborato d’intesa tra l’imputato richiedente e l’UEPE, non sono valide: il giudice dovrà decidere su di esso nella sua originaria formulazione (cfr. Cass.5874/2018).
Salva la valutazione di inidoneità, potrà modificare il programma elaborato, solo col “placet” dell’imputato, ma non potrà introdurre prescrizioni più gravose senza il suo consenso (cfr.Cass.481/2022).
Ad abundantiam, in un caso similare a quello oggetto di ricorso che qui commentiamo, è stato statuito come illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento, elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.
L’introduzione di un “obbligo risarcitorio”, in difetto di consenso dell’imputato non è ammissibile, trattandosi di un istituto rimesso ex lege all’esclusiva iniziativa di quest’ultimo (cfr.Cass.4761/2020).
In buona sostanza, le redini di questo istituito sono in mano sia al giudicante che all’imputato: con la sensazione, però, che sia proprio quest’ultimo a tenerle più saldamente strette!