La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 16550/22 ha sancito che, in caso di sinistro senza collisione, laddove un cane invade la carreggiata, non scatta automaticamente il risarcimento per il conducente in quanto, vi è una presunzione di colpevolezza di ambo le parti, ovvero sia del conducente che del padrone del cane. Tale tipologia di responsabilità può essere definita come oggettiva in quanto, vi è un nesso causale tra il fatto oggettivo e il comportamento dell’animale ed, infatti, l’ art. 2054 sancisce che, il conducente di un veicolo senza guida su rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per , evitare il danno; pertanto, vi è concorso di colpa ovvero, presunzione di corresponsabilità che, può essere superata solo se vi è un evento esterno idoneo a spezzare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’incidente, gravando su entrambi la prova liberatoria.