Sentenza 23306/2023 Cassazione Penale
Ben sappiamo come ormai sia diventato indispensabile, per la definizione dei procedimenti penali, che qualcuno parli, mettendo in luce eventuali reati commessi soprattutto da altri, per avere una più morbida valutazione rispetto ai propri.
Ma in questo caso il “delatore” non ha ottenuto risultato, in merito agli approfondimenti penali conseguenti ad un reato di evasione fiscale.
In buona sostanza, uno dei due soci aveva “vuotato il sacco”, in riferimento agli illeciti fiscali commessi dalla società, nella speranza di acquisire punti da parte degli inquirenti.
Gli Ermellini, però, non hanno considerato che dette dichiarazioni documentali potessero essere esaustive in sede penale, in riferimento alla posizione processuale dell’altro socio.
Pur essendo risultate basilari in fase di accertamento sull’attuata evasione, non hanno potuto inchiodare l’altro penalmente in quanto, la mera allegazione di un atto o di un documento al dibattimento, ha solo funzione strumentale ai fini della formazione della prova e non equivale all’acquisizione del suo contenuto. Ciò in garanzia dell’ipotesi che ci possano essere secondi fini, da parte di chi muove delle accuse.