Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 35552/21 depositata il 19 novembre, con la quale è stato rigettato il ricorso del contribuente al volante del veicolo danneggiato. Nel caso di specie, i Supremi Giudici hanno appoggiato la tesi del giudice a quo, il quale aveva attestato l’incapacità a testimoniare del testimone. Essi, infatti, hanno chiarito che, l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica quando il testimone è effettivamente titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso, ed è tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza. Ed in effetti nel caso esaminato il terzo trasportato, in quanto direttamente coinvolto nel fatto dannoso, ed avendo dunque un interesse personale, concreto ed attuale, non può essere ritenuto idoneo a testimoniare sull’incidente stradale, essendo stato rilevato appunto, il suo diretto coinvolgimento nel fatto dannoso.