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Il trasferimento del genitore non incide sull’affidamento del minore.

La prima sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24425/22 ha sancito che, la madre non perde l’affidamento sul figlio minore se trasferisce la sua residenza senza il consenso dell’ex coniuge in quanto, l’atteggiamento egoistico non fa venir meno il fondamentale interesse de figlio alla bigenitorialità. Nel caso in esame, veniva accolto il ricorso di una donna che si trasferimento in una città distante da quella dell’ex, senza chiederne il consenso. La bigenitorialità è un diritto fondamentale ed è la prima scelta da considerare e, può essere compressa solo in caso di forte disagio del minore, da accertare mediante escussione. Secondo la Cassazione, l’affidamento condiviso è da preferire anche laddove, i genitori abbiano cessato la convivenza e, un grave conflitto, non è idoneo ad escludere tale regime. In tema di affidamento , l’affidamento condiviso viene scelto nel solo interesse morale e materiale del minore in quanto, appare il criterio più adeguato ad evitare i danni derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, tenendo conto della capacità affettiva nonchè dell’ apprezzamento della personalità del genitore.