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IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE NON NECESSITA DI ALCUNA MOTIVAZIONE.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza 19143/21 ha sancito che il datore che trasferisce il dipendente per ragioni produttive non è tenuto a fornire alcuna spiegazione in quanto, è sufficiente la comunicazione verbale; nel caso in cui il lavoratore contesta la legittimità, il datore dovrà fornire prova scritta delle ragioni del trasferimento. Nel caso in esame, erroneamente, veniva riformata in Appello la decisione del tribunale, accogliendo la domanda del dipendente che sosteneva l’illegittimità del trasferimento e lamentandone la non chiara e trasparente conoscenza della situazione. L’errore era da rinvenirsi nel ritenere l’insussistenza delle ragioni tecniche poste alla base del trasferimento, mentre l’illegittimità è da ricavarsi dalle violazioni ex lege 223/91. Inoltre, il giudice non può entrare nel merito della scelta dell’imprenditore ma deve accertare la causalità tra il trasferimento e le ragioni dello stesso; pertanto, laddove è possibile l’imprenditore dovrà scegliere l’ipotesi più favorevole per il lavoratore soprattutto se sussistono motivi che impediscono il trasferimento.