Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 19947/21, pubblicata il 13 luglio. Nel caso di specie, il trattamento illecito dei dati sensibili riguardava un dirigente medico, il quale aveva presentato reclamo al garante della privacy perché nel reparto in cui prestava servizio era stata resa pubblica la comunicazione della sua inabilità alle mansioni. L’azienda però, condannata al pagamento di una cospicua sanzione per il trattamento illecito di dati sensibili, chiedeva l rideterminazione della stessa sanzione sostenendo che il semplice verbale di accertamento della violazione costituiva un provvedimento suscettibile di autonoma impugnazione. I Supremi Giudici al riguardo hanno chiarito invece che il verbale di accertamento della violazione in questione non può essere considerato un atto idoneo a produrre effetto sulla propria sfera soggettiva ed inoltre non va a comminare la sanzione, pertanto, il trasgressore dei dati sensibili può impugnare solo l’ordinanza – ingiunzione emanata nei suoi confronti dal Garante ex art. 18 della legge n. 689/81.