Il Tribunale di Salerno “Sezione Riesame” in data 30 marzo 2021, ha accolto l’istanza di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo spedito dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ed ha annullato il provvedimento impugnato, nella parte in cui sottoponeva a vincolo il terreno in questione, ordinandone la sua restituzione alla società x in qualità di avente diritto. Inizialmente, il GIP convalidava il sequestro d’urgenza del terreno e disponeva il sequestro preventivo, ritenendo sussistente il fumus del reato di smaltimento illecito di rifiuti, data la presenza di terra e roccia da scavo sullo stesso. La difesa, dunque, ha presentato istanza di riesame evidenziando che, invece, si trattava di deposito temporaneo che, deve essere considerato legittimo e lecito in quanto ammesso dalla normativa in materia di rifiuti. Infatti l’art. 183 del T.U., aggiornato al dl.gs. 205/2010 prevede il deposito temporaneo e prima della raccolta ex art. 185 bis TU dlg.vo 152/2006, intesa come raggruppamento dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di recupero e/o di smaltimento. Tale ultimo articolo prevede, appunto, la possibilità di organizzare un deposito temporaneo di rifiuti e, per quanto concerne i rifiuti da costruzione, che lo stesso avvenga presso le aree di pertinenza dei punti di produzione dei relativi prodotti (rifiuti). Il riesame è fondato.