Sentenza 2911/2022 Cassazione Civile
Se il rapporto tra i coniugi si rompe, si complicano anche gli atti pregressi. In questo caso, il marito aveva acconsentito che l’atto di acquisto di un immobile indicasse, quale unica proprietaria la consorte, nulla eccependo al fatto che, la stessa, lo avesse acquistato con proprie risorse economiche: circostanza non vera, come successivamente evidenziato.
Alla rottura del rapporto, l’uomo ha eccepito che le somme impiegate erano le sue sue, ed a nulla è servita la dichiarazione resa in atti, per avvalorare le pretese conservative della donna.
La Cassazione ha di fatto rilevato che, non avendo la stessa ufficializzato la provenienza della provvista adoperata per l’acquisto dell’immobile, lo stesso ricadeva in comunione dei beni, nonostante quanto dichiarato nell’atto di compravendita.
“Casa mia casa mia”! Ora non sei più tale.