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Impignorabilità di un’apertura di credito bancario

Flash per 01/09

Sentenza 36066/2022 Corte Cassazione

Un contratto di conto corrente bancario che goda di un affidamento, ma che abbia un saldo negativo, non consente al creditore di pignorare le singole rimesse confluite su detto conto, che abbiano prodotto esclusivamente una riduzione dello scoperto: ciò è possibile solo sulle somme che abbiano portato in attivo la posizione.
Lo stesso principio si attua se una eventuale apertura di credito non sia stata completamente utilizzata, per cui risulterebbero delle cifre su cui ancora attingere.
Secondo la Cassazione, alla luce della sentenza presa in esame, pur essendo pignorabili i crediti del debitore nei confronti di terzi, non è lecito ritenere che si possa espropriare il “mero diritto” di un credito vantato da terzi.
Infatti il debitore non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva, che gli garantisca la disponibilità di un bene patrimoniale.
Viene dunque privilegiato il credito dell’istituto concedente, che nasce da una fattispecie di contratto caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni: all’obbligo della banca di assicurare una disponibilità monetaria, corrisponde l’obbligo del correntista di restituire detta cifra.