Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 9256/21 del 6 aprile 2021, con la quale è stato respinto il ricorso di un avvocato, ed è stato chiarito che in assenza di un contratto scritto il proprietario dell’immobile ha diritto esclusivamente all’indennità dalla domanda di rilascio e non ha invece diritto ai canoni di locazione. Nel caso di specie, l’avvocato, che aveva ricevuto lo sfratto per mancato pagamento dei canoni di locazione, si è difeso sostenendo di aver ottenuto il godimento del bene con il solo obbligo di pagare le spese e di rendere gratuitamente le proprie prestazioni professionali a favore della locatrice, sulla base di un accordo verbale intercorso tra i due. Il Tribunale quindi ha ritenuto che, in assenza di contratto scritto, tra le parti non era intercorso un rapporto locativo e che l’avvocato aveva detenuto l’immobile a titolo ospitalità fino a quando la proprietaria non aveva chiesto il rilascio. Soltanto da questo momento quindi, l’avvocato era tenuto a pagare l’indennità di occupazione, fino all’effettiva restituzione del bene. Tale pronuncia è stata confermata sia in Corte D’Appello sia dalla Cassazione, nonostante il legale abbia sostenuto di non essere tenuto a dover pagare l’indennità senza prova da parte della proprietaria di aver subito una lesione del patrimonio. I Supremi Giudici hanno però chiarito che è il legislatore stesso che prevede che in caso di ritardo nel recupero della disponibilità della cosa locata, il locatore subisca un danno che almeno pari all’ammontare del canone e quindi, il locatore non è tenuto a dimostrare nulla, in quanto la quantificazione del danno è predeterminata per legge, solo nel caso in cui assuma di ver subito un pregiudizio maggiore sarà tenuto a dimostrarlo.