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In caso di cessazione della convivenza gli abusi commessi integrano gli atti persecutori.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 39532/21 ha sancito che, non è più applicabile la disciplina dei maltrattamenti ma quella degli atti persecutori ex art. 612 bis comma 2 c.p. se, la condotta illecita è posta in essere dopo la cessazione del rapporto di comunanza di vita. Nel caso di specie, l’imputato proponeva ricorso sostenendo che le condotte erano state poste in essere subito dopo la cessazione della convivenza e, perdurando il vincolo di solidarietà, si configurava il reato di maltrattamenti, con elisione della pena applicata in aumento. La Corte di Cassazione, il ricorso è infondato in quanto, deve escludersi l’applicazione dell’art. 572 c.p., trattandosi di condotte aggressive e violente realizzate contro la ex in seguito alla cessazione del rapporto di affidamento e comunanza di vita ed affetto.