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IN CASO DI INFORTUNIO E’ IL DATORE A RISARCIRE IL LAVORATORE NON ADEGUATAMENTE FORMATO.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con sentenza 17576/21 ha sancito che è il datore di lavoro a risarcire l’incidente patito dal lavoratore non sufficientemente formato, in quanto non è in grado di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. In materia giuslavoristica, è fondamentale l’art. 32 della Costituzione che, sancisce e garantisce il diritto alla salute come fondamentale, primario ed originario; in ogni caso, pesa l’art. 2087 c.c. che garantisce l’utilità sociale dell’attività produttiva mentre, il principio del neminem laeder sancisce la correttezza e buona fede che devono caratterizzare il rapporto lavorativo. Nel caso in esame, è stata dichiarata definitiva la condanna per una società committente, in solito con una cooperativa appaltatrice, a risarcire un lavoratore rimasto invalido perché, dopo un solo giorno di lavoro e , dunque, privo di una adeguata formazione veniva addetto ad una macchina pericolosa. Secondo il dettato dell’art. 2087 c.c., il datore deve obbligatoriamente adottare tutte le misure preventive e cautelare per garantire l’integrità psico-fisica del lavoratore nonostante la costituzione all’art. 41 prima comma tuteli l’attività produttiva come realizzazione di un pieno sviluppo personale. Il diritto alla salute e alla sicurezza devono essere assicurati anche sul luogo di lavoro, nonché garantire l’integrità psico-fisica sul luogo del lavoro. La Cassazione sancisce che era altamente probabile che si verificasse l’infortunio del lavoratore poco esperto e privo della minima preparazione; pertanto, manca l’onere probatorio da parte della società di aver adottato le necessarie cautele per salvaguardare la salute e l’integrità psichica sul luogo di lavoro.