La confisca di cui all’articolo 44 del testo unico edilizia può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’articolo 129, comma 1, Cpp, proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’articolo 578 bis Cpp, a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’articolo 44 del testo unico edilizia.
Scarica e preleva la Sentenza Integrale.
Sent. Cass. Sez. Unite 13539 del 30 04 2020 confisca – lottizzazione abusiva.