È quanto emerge dall’ordinanza 12593/21, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione. La Cassazione si sofferma sulle conseguenze di un mancato consenso informato del paziente, ribadendo la necessità che quest’ultimo, dimostri che si sarebbe sottratto all’intervento laddove il medico avesse adempiuto al proprio obbligo.
Nonostante l’intervento fosse stato eseguito correttamente, aveva prodotto comunque conseguenze dannose al paziente, il quale pretendeva di essere risarcito. Per la Cassazione, però, il verificarsi di conseguenze dannose e l’omessa informazione circa i rischi dell’operazione non bastano a rendere fondate le richieste di risarcimento. Pertanto, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.