La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 33850/21 ha sancito la condanna per stalking per chi infastidisce l’ex con telefonate e messaggi ripetuti nonché appostamenti nei pressi dell’abitazione e del luogo del lavoro ed, inoltre, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato ex art. 612 bis c.p. è sufficiente il dolo generico. Nel caso in esame, un uomo veniva condannato per aver importunato l’ex compagna con telefonate, messaggi, mail a carattere minatorio, non permettendole di condurre uno stile di vita normale. La Cassazione, ha confermato la condanna inflitta in secondo grado, specificando che, si tratta di un reato di evento ma, la prova dei fatti si deduce dalle dichiarazione della vittima in quanto, è stato in lei cagionato un grave stato di ansia e di paura per, generando un fondato timore per l’ incolumità proprio, di un proprio congiunto o di una persona al medesimo legato da una relazione affettiva, ovvero costringere a modificare le proprie abitudini di vita.