La Corte di Cassazione con ordinanza 19561/21 , respingendo il ricorso di una madre, ha sancito che l’assegnazione della casa familiare spetta al genitore convivente con il figlio più fragile, essendo irrilevante l’autosufficienza economica. Nel caso in esame, il figlio era stato in passato spettatore di svariati conflitti tra i genitori e, pertanto aveva deciso di vivere con il padre, mentre la sorella si era rifiutata a causa del coinvolgimento di quest’ultimo in un’indagine di natura sessuale. Secondo la Cassazione, è più vantaggioso assegnare la casa familiare al padre convivente con il figlio psicologicamente più provato, con il quale aveva volontariamente espresso la volontà di abitare.