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IN CASO DI SINISTRO STRADALE, LA COLPA DI UN CONDUCENTE NON ESCLUDE QUELLA DELL’ALTRO CHE NON ABBIA EFFETTUATO MANOVRE DI EMERGENZA.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 654/2021 del 15 gennaio, con la quale la Suprema Corte non ha accolto il ricorso di un automobilista, che aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti alla sua vettura in un sinistro stradale. La Cassazione infatti, ha sostenuto che, il giudice, nel caso di sinistro tra veicoli, laddove abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può, ritenere superata la presunzione ex art. 2054 c.c. posta a carico anche dell’altro conducente, pertanto, è sempre tenuto a verificare se anche quest’ultimo, abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta; nel caso di specie, infatti, è stata rilevata una concorrente responsabilità dell’automobilista ricorrente per non aver dimostrato l’impossibilità di effettuare una manovra di emergenza.