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Inadempimento di pacchetto turistico e danno alla persona

Dec.Leg.79/2011 e Cassazione

In tema di ordinamento del Mercato del Turismo, il Decreto Legge 79/2011 ha indicato le linee guida da seguire, non disconosciute da varie sentenze della Cassazione, che ne hanno sancito la validità.
In maniera più specifica, è stato affrontato il caso in cui, un committente di un pacchetto turistico, si era visto rovinare la vacanza da una serie di disservizi ed anomalie dell’ organizzazione, con susseguente richiesta di risarcimento anche di un danno non patrimoniale.
Dopo un primo riscontro positivo in primo grado, si era visto rigettare il ricorso dalla Corte d’Appello: risolutivo il ricorso in Cassazione, che ha riconosciuta come valida la tesi del richiedente, con conseguenziale ristoro, oltre che per la restituzione di quanto speso, anche in riferimento ad una cifra imputata al danno alla persona, patito per una vacanza rovinata e per lo stress provocato dall’evento negativo.
Il riconoscimento della fattispecie ha fatto mutare anche i termini della prescrizione che, riferiti al solo danno patrimoniale, scadeva dopo 1 anno ma, ampliata al reato di danno alla persona, ha prolungato a 3 anni il termine per agire in giudizio.