Sentenza 3642/2022 Tribunale Taranto
L’art. 149 Codice della Strada, è sempre stato un baluardo insuperabile per chi, tamponando un’auto che precede, pretenda di aver ragione.
Il mancato rispetto della distanza di sicurezza, per detto articolo, è la causa principale di tale genere di incidenti: se non si provano circostanze escludenti.
Vi è poi l’antica figura del testimone, che compare “come per incanto”, solo al momento in cui si avvia un procedimento giudiziario. Totò e Peppino lo hanno reso celebre in un loro film, ma la magistratura è molto attenta a riconoscerne l’attendibilità.
Nella sentenza citata, viene disconosciuta la testimonianza che tendeva a discolpare il tamponatore, adducendo un’azzardata manovra dell’auto tamponata.
Detto personaggio, pur dichiarando di essere stato presente ed aver aiutato la Polizia Stradale a ricostruire le modalità, non era menzionato nel verbale di accertamento e nemmeno sapeva indicare con esattezza i danni prodotti dall’urto.