Flash per 28/08
Sentenza 9456/2023 Cassazione Sezioni Unite
Il problema dell’incapacità a testimoniare ex articolo 246 Codice Procedura Penale, ha rilevanza su tutto l’iter processuale, ed è stato affrontato nella sentenza che citiamo, dalle Sezioni Unite della Cassazione.
La Corte ha precisato che, detta incapacità, si configura solo quando il teste ha un interesse personale nella causa, ed ampia è la giurisprudenza sull’argomento.
La dichiarazione di nullità della testimonianza deve rispondere a tre specifiche condizioni:
- l’eccezione di incapacità a testimoniare va formulata prima dell’ammissione del teste
- l’eventuale eccezione di nullità deve essere proposta nell’immediatezza dell’assunzione della prova, altrimenti la nullità si ritiene sanata
- l’eccezione va approfondita nella precisazione delle conclusioni.
Ne va di per sé che non è rilevabile d’ufficio.
Nel caso in cui la parte abbia formulato l’eccezione e, ciò non ostante, il giudice abbia ammesso la prova, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che va però eccepita subito dopo l’escussione, (ai sensi dell’articolo 157 Codice Procedura Penale), a pena di sanatoria.
Indispensabile reiterare la richiesta in ambito di precisazione delle conclusioni: in mancanza l’eccezione si intende rinunciata.