Ordinanza 27279/2023 Cassazione Civile
L’ordinanza non pone alcun dubbio sulla circostanza che, per poter accedere all’indennizzo previdenziale per decesso di un lavoratore, deve essere accertata l’esistenza inequivocabile di un nesso eziologico specifico tra l’evento mortale, l’attività di servizio ed il rischio assicurato.
Purtroppo, gli eredi di questo dipendente di un’impresa edile, non hanno visto riconosciuta la loro richiesta di risarcimento per la perdita del loro congiunto, trovato morto in abiti da lavoro, vicino ad una fontanella, sulla strada che conduceva al cantiere.
Quindi, non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte che l’infortunio si fosse verificato nei pressi del luogo di prestazione lavorativa, essendo necessario che l’evento avvenisse in costanza di attività di servizio.
Nel caso specifico invece, la morte era avvenuta per un colpo in testa, inferto da un terzo rimasto ignoto, che aveva aggredito il malcapitato mentre era intento ad attività non lavorativa.
Esclusa, quindi, la tutela assicurativa previdenziale, nel caso in cui il decesso sia stato causato dal comportamento doloso di un terzo, estraneo all’ambiente di lavoro.
La causa coperta da assicurazione è solo quella legata alla reale esposizione al rischio, determinato da motivi strettamente legati all’azione operativa.
La Corte ha quindi, purtroppo, dichiarato legittimo il rigetto da parte dell’INAIL, relativo alla richiesta di risarcimento dei congiunti del de cuius.