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INFEDELE FU IL LEGALE E QUANTO DA LUI PATROCINATO!

Sentenza 3431/2025 Corte Cassazione

Il reato di “patrocinio infedele“, di cui all’articolo 380 c.p.non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione“.

Pertanto, poiché l’evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da questa data che il reato può ritenersi consumato ed è quindi da questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione (cfr.Cass. 275383/2019).

Il nocumento può essere costituito anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. (cfr.Cass. 2689/1995).

Si deve anche rilevare che la struttura del reato pone evidentemente una relazione di causa ed effetto tra l’infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, senza imporre che la violazione di tali doveri costituisca l’unica motivazione, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte.

Si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall’esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche “il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale“.

Infine, è bene considerare che non essendo l’esercizio dell’azione penale condizionato dalla definizione del procedimento giudiziario cui si riferisce, non vi è dubbio che nel corso di un medesimo procedimento anche una stessa condotta “infedele” possa produrre plurimi esiti giudiziari sfavorevoli.